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Articolo 2229
Esercizio delle professioni intellettuali

Codice civile  

La legge determina le professioni intellettuali (Codice civile 2068, 2956, n. 2) per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi (Codice civile 2061).

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati (alle associazioni professionali), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente (Codice civile 2642).

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli Albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.