Articolo
1
L’infermiere svolge una professione al servizio
della salute del singolo e della collettività. è
chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza
infermieristica, ma anche a dare risposte professionali
sempre nuove per favorire, interagendo con tutto il
personale sanitario, l’aumento del livello di salute nel
Paese.
L’attività dell’infermiere, nella sua dimensione
umana, sociale e professionale, potrà essere meglio
interpretata e vissuta se costantemente ispirata ad alcune
precise norme comuni.
Articolo
2
Ai sensi del Dm 739/94 la figura dell’infermiere
libero professionista comprende le qualifiche di
Infermiere professionale, Assistente sanitario e
Vigilatrice d’infanzia.
Ogni singolo professionista opererà con i limiti o le
estensioni della sua qualifica professionale.
Articolo
3
L’infermiere esercita la libera professione
previa iscrizione all’Albo del Collegio Ipasvi della
provincia dove ha la residenza anagrafica.
Articolo
4
L’infermiere esercita la libera professione con
coscienza, obiettività, competenza nel rispetto
dell’etica professionale, libero da asservimenti
materiali, morali, politici ed ideologici.
Respinge ogni influenza estranea alla propria attività.
Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità,
ideologia politica e classe sociale.
Articolo
5
La fiducia è alla base dei rapporti professionali
dell’infermiere libero professionista; egli agisce con
correttezza, lealtà, sincerità e rispetta l’obbligo
della riservatezza.
Articolo
6
L’infermiere libero professionista non rinuncia
in nessun caso alla sua libertà ed indipendenza
professionale.
Articolo
7
L’infermiere libero professionista si impegna a
mantenersi continuamente aggiornato.
Articolo
8
Il comportamento dell’infermiere libero
professionista è consono alla dignità ed al decoro della
professione anche al di fuori dell’esercizio
professionale.
Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa
arrecare discredito al prestigio della professione, al
Collegio cui appartiene ed agli altri colleghi.
Articolo
9
L’infermiere libero professionista non deve
avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da
far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli
possa conseguire vantaggi professionali per sé o altri.
Articolo
10
L’infermiere libero professionista rispetta le tariffe
professionali e le altre norme in materia di compensi.
Articolo
11
L’infermiere iscritto al Collegio Ipasvi effettua
prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in
situazioni occasionali e non ripetute affinché ciò non
comporti concorrenza sleale nei confronti di colleghi.
Forme di volontariato gratuito nell’esercizio
dell’attività infermieristica potranno essere svolte
solo previa autorizzazione del Collegio provinciale.
Articolo
12
L’infermiere libero professionista in forma individuale
o associata attua la pubblicità diretta o indiretta al
proprio nome ed alla propria attività nelle forme
consentite dalla legge e dai regolamenti.
Articolo
13
L’infermiere libero professionista non diffonde avvisi
pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali
non attinenti l’oggetto della professione.
I titoli di Infermiere professionale, Assistente sanitario
e Vigilatrice d’infanzia devono essere indicati per
intero.
Articolo
14
L’infermiere dipendente pubblico o privato può
esercitare la libera professione nel rispetto del presente
regolamento se tale esercizio è permesso dal contratto
collettivo di lavoro o espressamente autorizzato dal
datore di lavoro.
Articolo
15
L’infermiere libero professionista deve
denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di
imporgli comportamenti non conformi ai principi della
deontologia professionale.
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