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Titolo I - Principi generali
Articolo 1
L’infermiere svolge una professione al servizio della salute del singolo e della collettività. è chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali sempre nuove per favorire, interagendo con tutto il personale sanitario, l’aumento del livello di salute nel Paese.
L’attività dell’infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e professionale, potrà essere meglio interpretata e vissuta se costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.

Articolo 2
Ai sensi del Dm 739/94 la figura dell’infermiere libero professionista comprende le qualifiche di Infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice d’infanzia.
Ogni singolo professionista opererà con i limiti o le estensioni della sua qualifica professionale.

Articolo 3
L’infermiere esercita la libera professione previa iscrizione all’Albo del Collegio Ipasvi della provincia dove ha la residenza anagrafica.

Articolo 4
L’infermiere esercita la libera professione con coscienza, obiettività, competenza nel rispetto dell’etica professionale, libero da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici.
Respinge ogni influenza estranea alla propria attività.
Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica e classe sociale.

Articolo 5
La fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’infermiere libero professionista; egli agisce con correttezza, lealtà, sincerità e rispetta l’obbligo della riservatezza.

Articolo 6
L’infermiere libero professionista non rinuncia in nessun caso alla sua libertà ed indipendenza professionale.

Articolo 7
L’infermiere libero professionista si impegna a mantenersi continuamente aggiornato.

Articolo 8
Il comportamento dell’infermiere libero professionista è consono alla dignità ed al decoro della professione anche al di fuori dell’esercizio professionale.
Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione, al Collegio cui appartiene ed agli altri colleghi.

Articolo 9
L’infermiere libero professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o altri.

Articolo 10
L’infermiere libero professionista rispetta le tariffe professionali e le altre norme in materia di compensi.

Articolo 11
L’infermiere iscritto al Collegio Ipasvi effettua prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali e non ripetute affinché ciò non comporti concorrenza sleale nei confronti di colleghi.
Forme di volontariato gratuito nell’esercizio dell’attività infermieristica potranno essere svolte solo previa autorizzazione del Collegio provinciale.

Articolo 12
L’infermiere libero professionista in forma individuale o associata attua la pubblicità diretta o indiretta al proprio nome ed alla propria attività nelle forme consentite dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 13
L’infermiere libero professionista non diffonde avvisi pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali non attinenti l’oggetto della professione.
I titoli di Infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice d’infanzia devono essere indicati per intero.

Articolo 14
L’infermiere dipendente pubblico o privato può esercitare la libera professione nel rispetto del presente regolamento se tale esercizio è permesso dal contratto collettivo di lavoro o espressamente autorizzato dal datore di lavoro.

Articolo 15
L’infermiere libero professionista deve denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.