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Titolo II - Rapporti con i clienti
Articolo 16
L’infermiere libero professionista informa tempestivamente il cliente dell’accettazione o del diniego dell’incarico.
L’infermiere libero professionista si adopera, quando è possibile, affinché l’incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.

Articolo 17
Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità l’infermiere libero professionista accetta l’incarico solo se ritiene di possedere la specifica capacità necessaria per l’assolvimento del compito assistenziale o se il cliente consente la collaborazione di colleghi con specifica capacità.

Articolo 18
L’infermiere libero professionista non deve accettare l’incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all’importanza, complessità, difficoltà e urgenza dell’incarico stesso.

Articolo 19
L’infermiere libero professionista all’accettazione dell’incarico illustra al cliente con chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficoltà connesse al relativo piano di lavoro infermieristico.

Articolo 20
L’infermiere libero professionista antepone gli interessi del cliente a quelli personali.
L’applicazione di tale principio non può tuttavia, in alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.

Articolo 21
L’infermiere libero professionista garantisce la completa esecuzione dell’incarico di assistenza infermieristica affidatogli.

Articolo 22
L’infermiere libero professionista nel caso di sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà delle prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei casi, di essere affiancato o sostituito da altro professionista.

Articolo 23
L’infermiere libero professionista può recedere dall’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Articolo 24
L’infermiere libero professionista ha la discrezionalità di interrompere l’incarico in caso che la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e dignità.

Articolo 25
Nel caso di recesso dall’incarico l’infermiere libero professionista comunque avverte tempestivamente il cliente, soprattutto se l’incarico deve essere proseguito da altro professionista.
In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.

Articolo 26
L’infermiere libero professionista mantiene la riservatezza in relazione alle notizie apprese nell’esercizio della professione che riguardano il cliente o coloro che sono a lui legati da vincoli familiari.

Articolo 27
L’infermiere libero professionista si pone in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione anche stipulando, ove necessario, un’adeguata polizza di assicurazione