Articolo
16
L’infermiere libero professionista informa
tempestivamente il cliente dell’accettazione o del
diniego dell’incarico.
L’infermiere libero professionista si adopera, quando è
possibile, affinché l’incarico sia conferito per
iscritto onde precisarne limiti e contenuti.
Articolo
17
Nel caso di incarichi di particolare natura o complessità
l’infermiere libero professionista accetta l’incarico
solo se ritiene di possedere la specifica capacità
necessaria per l’assolvimento del compito assistenziale
o se il cliente consente la collaborazione di colleghi con
specifica capacità.
Articolo
18
L’infermiere libero professionista non deve accettare
l’incarico se altri impegni professionali o personali
gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo
scrupolo richiesti in relazione all’importanza,
complessità, difficoltà e urgenza dell’incarico
stesso.
Articolo
19
L’infermiere libero professionista
all’accettazione dell’incarico illustra al cliente con
chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficoltà
connesse al relativo piano di lavoro infermieristico.
Articolo
20
L’infermiere libero professionista antepone gli
interessi del cliente a quelli personali.
L’applicazione di tale principio non può tuttavia, in
alcun caso, incidere sulla dignità e sul decoro del
professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Articolo
21
L’infermiere libero professionista garantisce la
completa esecuzione dell’incarico di assistenza
infermieristica affidatogli.
Articolo
22
L’infermiere libero professionista nel caso di
sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà delle
prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei
casi, di essere affiancato o sostituito da altro
professionista.
Articolo
23
L’infermiere libero professionista può recedere
dall’incarico qualora sopravvengano circostanze o
vincoli che possano influenzare la sua libertà di
giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Articolo
24
L’infermiere libero professionista ha la
discrezionalità di interrompere l’incarico in caso che
la condotta o le richieste del cliente o altri gravi
motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e
dignità.
Articolo
25
Nel caso di recesso dall’incarico l’infermiere
libero professionista comunque avverte tempestivamente il
cliente, soprattutto se l’incarico deve essere
proseguito da altro professionista.
In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non
arrecare pregiudizio al cliente.
Articolo
26
L’infermiere libero professionista mantiene la
riservatezza in relazione alle notizie apprese
nell’esercizio della professione che riguardano il
cliente o coloro che sono a lui legati da vincoli
familiari.
Articolo
27
L’infermiere libero professionista si pone in
condizione di risarcire gli eventuali danni causati
nell’esercizio della professione anche stipulando, ove
necessario, un’adeguata polizza di assicurazione
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