Articolo
28
L’infermiere libero professionista
è corretto, cortese e cordiale con i colleghi ed evita
comportamenti suscettibili di ingenerare concorrenza
sleale.
Articolo
29
L’infermiere libero professionista
non esprime giudizi che possano nuocere alla reputazione
dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per
l’espletamento di incarichi professionali.
Articolo
30
L’infermiere libero professionista
non divulga informazioni riservate ricevute, anche
occasionalmente, da un collega.
Articolo
31
Gli infermieri libero professionisti,
con spirito di solidarietà professionale, si devono
ragionevolmente reciproca assistenza.
Articolo
32
L’infermiere libero professionista, chiamato a
sostituire un collega nello svolgimento di un incarico
professionale, osserva procedure e formalità corrette e
si comporta con lealtà.
Prima di accettare l’incarico l’infermiere libero
professionista:
- si accerta che il
cliente abbia informato il collega della richiesta
di sostituzione;
- si accerta che la
sostituzione non sia richiesta dal cliente per
motivi lesivi della dignità e del decoro della
professione;
- invita il cliente a
onorare le competenze dovute al precedente collega,
salvo che il loro ammontare sia stato debitamente
contestato.
Articolo
33
L’infermiere libero professionista che venga sostituito
da altro collega presta al subentrante piena
collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga
senza pregiudizio per il cliente.
Articolo
34
In caso di sospensione o di altro
temporaneo impedimento di un Infermiere libero
professionista il collega chiamato a sostituirlo cura la
gestione dell’incarico assistenziale con particolare
diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche
personali e organizzative.
Articolo
35
Se il cliente chiede all’infermiere
libero professionista di prestare la propria opera per un
incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di
voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato
deve contattare il collega per concordare le modalità di
espletamento dell’incarico.
Articolo
36
Gli infermieri libero professionisti
che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro
rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei
rispettivi compiti.
Essi devono tenersi reciprocamente informati
sull’attività svolta e da svolgere e a tal fine si
consultano per definire il piano assistenziale.
Articolo
37
L’infermiere libero professionista,
che constata nel comportamento del collega manifestazioni
di condotta professionale gravemente scorretta, dopo
essersi confrontato con lo stesso informa il Collegio
provinciale.
Articolo
38
Nello svolgimento del comune incarico ogni Infermiere
libero professionista evita, di regola, di stabilire con
il cliente rapporti preferenziali, o interventi
assistenziali senza preventiva intesa con i colleghi.
In ogni caso, si astiene da iniziative o comportamenti
tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva
sfera.
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