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Titolo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 28
L’infermiere libero professionista è corretto, cortese e cordiale con i colleghi ed evita comportamenti suscettibili di ingenerare concorrenza sleale.

Articolo 29
L’infermiere libero professionista non esprime giudizi che possano nuocere alla reputazione dei colleghi, salvo che ciò sia necessario per l’espletamento di incarichi professionali.

Articolo 30
L’infermiere libero professionista non divulga informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega.

Articolo 31
Gli infermieri libero professionisti, con spirito di solidarietà professionale, si devono ragionevolmente reciproca assistenza.

Articolo 32
L’infermiere libero professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, osserva procedure e formalità corrette e si comporta con lealtà.
Prima di accettare l’incarico l’infermiere libero professionista:

  • si accerta che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione;
  • si accerta che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per motivi lesivi della dignità e del decoro della professione;
  • invita il cliente a onorare le competenze dovute al precedente collega, salvo che il loro ammontare sia stato debitamente contestato.

Articolo 33
L’infermiere libero professionista che venga sostituito da altro collega presta al subentrante piena collaborazione e si adopera affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

Articolo 34
In caso di sospensione o di altro temporaneo impedimento di un Infermiere libero professionista il collega chiamato a sostituirlo cura la gestione dell’incarico assistenziale con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche personali e organizzative.

Articolo 35
Se il cliente chiede all’infermiere libero professionista di prestare la propria opera per un incarico già affidato ad altro collega, dichiarando di voler essere assistito da entrambi, il nuovo interpellato deve contattare il collega per concordare le modalità di espletamento dell’incarico.

Articolo 36
Gli infermieri libero professionisti che assistono uno stesso cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti.
Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e a tal fine si consultano per definire il piano assistenziale.

Articolo 37
L’infermiere libero professionista, che constata nel comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, dopo essersi confrontato con lo stesso informa il Collegio provinciale.

Articolo 38
Nello svolgimento del comune incarico ogni Infermiere libero professionista evita, di regola, di stabilire con il cliente rapporti preferenziali, o interventi assistenziali senza preventiva intesa con i colleghi.
In ogni caso, si astiene da iniziative o comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria esclusiva sfera.