Articolo
49
L’esercizio della libera professione in forma
associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme
civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a
quanto previsto nella legge 1815/39.
La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto
previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati
nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative
dovrà essere utilizzato il termine "studio
associato".
Articolo
50
Lo studio associato può essere costituito
esclusivamente da:
- liberi professionisti
iscritti al Collegio Ipasvi;
- da iscritti in altri
Albi professionali relativi a professioni sanitarie le
cui rispettive attività siano integrabili a quella
infermieristica;
- da liberi professionisti
il cui profilo professionale è previsto dai decreti
ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia
rispettato il criterio della integrabilità.
Restano esclusi dalla
partecipazione agli studi associati quei lavoratori la cui
autonomia professionale non è legislativamente riconosciuta.
Articolo
51
Lo studio associato deve essere costituito almeno con
scrittura privata registrata. Nell’atto costitutivo devono
comparire:
- i nomi degli associati;
- la denominazione dello
studio associato;
- la sede e la durata;
- le norme per il recesso o
l’esclusione degli associati;
- i criteri di ripartizione
degli utili;
- le norme regolamentari fra
associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del
Collegio.
Sono espressamente vietate
clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della
partecipazione agli utili o alla gestione associativa e
comunque lesive del decoro e della dignità della professione.
Articolo
52
Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la
sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
- copia dell’atto
costitutivo e dell’eventuale statuto;
- copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
- elenco degli associati con
indicazione della qualifica professionale e degli estremi
di iscrizione negli Albi professionali ove esistenti.
Ogni eventuale variazione
dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei
soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà
essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.
Articolo
53
Eguale comunicazione prevista dall’articolo 52 deve
essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui lo
studio associato eserciti in modo non occasionale attività
infermieristica.
Articolo
54
Qualora il numero degli associati sia superiore a 8
(otto) l’atto costitutivo o lo statuto può prevedere
l’individuazione di un organo di amministrazione cui
delegare parte dei compiti di gestione dello studio associato.
L’atto costitutivo e lo statuto determinano:
- il numero dei componenti
dell’organo di amministrazione;
- i compiti di gestione e
amministrazione delegati all’organo amministrativo e
quelli riservati all’assemblea degli associati;
- la durata in carica e le
modalità di nomina dell’organo amministrativo;
- le modalità di
convocazione dell’assemblea degli associati;
- le modalità di
ripartizione degli utili.
Ogni eventuale variazione
dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei
soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà
essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da
copia degli estratti dei verbali assembleari.
Articolo
55
Lo studio associato può essere costituito fra iscritti
a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5
(cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54
vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi
interessati.
Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere
costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni
Collegio provinciale interessato.
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