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Titolo VI - Costituzione di studi associati
Articolo 49
L’esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto nella legge 1815/39.
La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovrà essere utilizzato il termine "studio associato".

Articolo 50
Lo studio associato può essere costituito esclusivamente da:

  • liberi professionisti iscritti al Collegio Ipasvi;
  • da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
  • da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia rispettato il criterio della integrabilità.

Restano esclusi dalla partecipazione agli studi associati quei lavoratori la cui autonomia professionale non è legislativamente riconosciuta.

Articolo 51
Lo studio associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell’atto costitutivo devono comparire:

  • i nomi degli associati;
  • la denominazione dello studio associato;
  • la sede e la durata;
  • le norme per il recesso o l’esclusione degli associati;
  • i criteri di ripartizione degli utili;
  • le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.

Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.

Articolo 52
Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

  • copia dell’atto costitutivo e dell’eventuale statuto;
  • copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
  • elenco degli associati con indicazione della qualifica professionale e degli estremi di iscrizione negli Albi professionali ove esistenti.

Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.

Articolo 53
Eguale comunicazione prevista dall’articolo 52 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.

Articolo 54
Qualora il numero degli associati sia superiore a 8 (otto) l’atto costitutivo o lo statuto può prevedere l’individuazione di un organo di amministrazione cui delegare parte dei compiti di gestione dello studio associato.
L’atto costitutivo e lo statuto determinano:

  • il numero dei componenti dell’organo di amministrazione;
  • i compiti di gestione e amministrazione delegati all’organo amministrativo e quelli riservati all’assemblea degli associati;
  • la durata in carica e le modalità di nomina dell’organo amministrativo;
  • le modalità di convocazione dell’assemblea degli associati;
  • le modalità di ripartizione degli utili.

Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Articolo 55
Lo studio associato può essere costituito fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale interessato.