Articolo
56
L’infermiere può esercitare la libera professione in
forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente
costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente
regolamento.
La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente:
- da liberi professionisti
iscritti al Collegio Ipasvi;
- da iscritti in altri Albi
professionali relativi a professioni sanitarie integrabili
all’attività infermieristica;
- da liberi professionisti
il cui profilo professionale è previsto dai decreti
ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia
rispettato il criterio della integrabilità.
Il Collegio provinciale potrà,
con delibera del Consiglio direttivo, accettare la presenza di
soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per
l’espletamento di attività di natura non sanitaria.
Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di
un corretto esercizio dell’attività infermieristica.
Articolo
57
La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale
almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività
infermieristica:
- l’atto costitutivo e lo
statuto;
- copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
- l’elenco dei soci
infermieri;
- l’elenco degli altri
soci;
- il nominativo degli
infermieri responsabili per l’area infermieristica.
Articolo
58
Eguale comunicazione prevista dall’articolo 57 deve
essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui la
cooperativa sociale eserciti in modo non occasionale attività
infermieristica.
Articolo
59
La cooperativa sociale può esercitare attività
infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al
Collegio Ipasvi.
Nel Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale
dovrà essere presente almeno un iscritto al Collegio Ipasvi
che assumerà il compito di responsabile dell’attività
infermieristica e di referente nel confronto del Collegio
provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le
prescrizioni regolamentari e legislative previste per gli
studi associati richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni
forma di pubblicità diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello
statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale
cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al
Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti
dei verbali assembleari.
Articolo
60
La cooperativa sociale può essere costituita fra
iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di
5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59
vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi
interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una
provincia il Consiglio di amministrazione deve essere
costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni
Collegio provinciale Ipasvi interessato.
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