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Titolo VII - Cooperative sociali
Articolo 56
L’infermiere può esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente regolamento.
La cooperativa sociale può essere costituita esclusivamente:
  • da liberi professionisti iscritti al Collegio Ipasvi;
  • da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie integrabili all’attività infermieristica;
  • da liberi professionisti il cui profilo professionale è previsto dai decreti ministeriali relativi ad attività sanitarie purché sia rispettato il criterio della integrabilità.

Il Collegio provinciale potrà, con delibera del Consiglio direttivo, accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per l’espletamento di attività di natura non sanitaria.
Tale presenza non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio dell’attività infermieristica.

Articolo 57
La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività infermieristica:

  • l’atto costitutivo e lo statuto;
  • copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
  • l’elenco dei soci infermieri;
  • l’elenco degli altri soci;
  • il nominativo degli infermieri responsabili per l’area infermieristica.

Articolo 58
Eguale comunicazione prevista dall’articolo 57 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui la cooperativa sociale eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.

Articolo 59
La cooperativa sociale può esercitare attività infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio Ipasvi.
Nel Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovrà essere presente almeno un iscritto al Collegio Ipasvi che assumerà il compito di responsabile dell’attività infermieristica e di referente nel confronto del Collegio provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni regolamentari e legislative previste per gli studi associati richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicità diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dell’elenco dei soci, nonché l’eventuale cessazione dell’attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Articolo 60
La cooperativa sociale può essere costituita fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in più di una provincia il Consiglio di amministrazione deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale Ipasvi interessato.