Istituzione
dei Collegi delle infermiere professionali, delle
assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici
d'infanzia
Articolo
1
In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle
infermiere professionali, delle assistenti sanitarie
visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, diplomate in
base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del Testo
unico delle leggi sanitarie , o in applicazione degli
articoli 42 e 43 del Regio decreto-legge 21 novembre 1929,
n. 2330, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a
norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio
1940, n. 1098.
Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei
Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l'alto
commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il
Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia
per circoscrizione due o più Province finitime,
designandone la sede.
Articolo
2
Sono
estese ai Collegi, costituitisi in base al precedente
articolo, le norme contenute nel Dlgs del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, riguardante la
ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e
la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
Articolo
3
Entro
un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i prefetti, sentito l'ufficio sanitario
provinciale, nomineranno una Commissione straordinaria
composta di tre membri, scelti fra gli aventi diritto alla
iscrizione all'Albo, con l'incarico di amministrare il
Collegio fino a quando saranno eletti i Consigli
direttivi. A tale elezione si dovrà addivenire entro sei
mesi dalla nomina della Commissione

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