Articolo
1
L�infermiere svolge una professione al servizio
della salute del singolo e della collettivit�. �
chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza
infermieristica, ma anche a dare risposte professionali
sempre nuove per favorire, interagendo con tutto il
personale sanitario, l�aumento del livello di salute nel
Paese.
L�attivit� dell�infermiere, nella sua dimensione
umana, sociale e professionale, potr� essere meglio
interpretata e vissuta se costantemente ispirata ad alcune
precise norme comuni.
Articolo
2
Ai sensi del Dm 739/94 la figura dell�infermiere
libero professionista comprende le qualifiche di
Infermiere professionale, Assistente sanitario e
Vigilatrice d�infanzia.
Ogni singolo professionista operer� con i limiti o le
estensioni della sua qualifica professionale.
Articolo
3
L�infermiere esercita la libera professione
previa iscrizione all�Albo del Collegio Ipasvi della
provincia dove ha la residenza anagrafica.
Articolo
4
L�infermiere esercita la libera professione con
coscienza, obiettivit�, competenza nel rispetto
dell�etica professionale, libero da asservimenti
materiali, morali, politici ed ideologici.
Respinge ogni influenza estranea alla propria attivit�.
Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalit�,
ideologia politica e classe sociale.
Articolo
5
La fiducia � alla base dei rapporti professionali
dell�infermiere libero professionista; egli agisce con
correttezza, lealt�, sincerit� e rispetta l�obbligo
della riservatezza.
Articolo
6
L�infermiere libero professionista non rinuncia
in nessun caso alla sua libert� ed indipendenza
professionale.
Articolo
7
L�infermiere libero professionista si impegna a
mantenersi continuamente aggiornato.
Articolo
8
Il comportamento dell�infermiere libero
professionista � consono alla dignit� ed al decoro della
professione anche al di fuori dell�esercizio
professionale.
Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa
arrecare discredito al prestigio della professione, al
Collegio cui appartiene ed agli altri colleghi.
Articolo
9
L�infermiere libero professionista non deve
avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da
far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli
possa conseguire vantaggi professionali per s� o altri.
Articolo
10
L�infermiere libero professionista rispetta le tariffe
professionali e le altre norme in materia di compensi.
Articolo
11
L�infermiere iscritto al Collegio Ipasvi effettua
prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in
situazioni occasionali e non ripetute affinch� ci� non
comporti concorrenza sleale nei confronti di colleghi.
Forme di volontariato gratuito nell�esercizio
dell�attivit� infermieristica potranno essere svolte
solo previa autorizzazione del Collegio provinciale.
Articolo
12
L�infermiere libero professionista in forma individuale
o associata attua la pubblicit� diretta o indiretta al
proprio nome ed alla propria attivit� nelle forme
consentite dalla legge e dai regolamenti.
Articolo
13
L�infermiere libero professionista non diffonde avvisi
pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali
non attinenti l�oggetto della professione.
I titoli di Infermiere professionale, Assistente sanitario
e Vigilatrice d�infanzia devono essere indicati per
intero.
Articolo
14
L�infermiere dipendente pubblico o privato pu�
esercitare la libera professione nel rispetto del presente
regolamento se tale esercizio � permesso dal contratto
collettivo di lavoro o espressamente autorizzato dal
datore di lavoro.
Articolo
15
L�infermiere libero professionista deve
denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di
imporgli comportamenti non conformi ai principi della
deontologia professionale.
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