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Titolo I - Principi generali
Articolo 1
L�infermiere svolge una professione al servizio della salute del singolo e della collettivit�. � chiamato non solo ad assicurare una qualificata assistenza infermieristica, ma anche a dare risposte professionali sempre nuove per favorire, interagendo con tutto il personale sanitario, l�aumento del livello di salute nel Paese.
L�attivit� dell�infermiere, nella sua dimensione umana, sociale e professionale, potr� essere meglio interpretata e vissuta se costantemente ispirata ad alcune precise norme comuni.

Articolo 2
Ai sensi del Dm 739/94 la figura dell�infermiere libero professionista comprende le qualifiche di Infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice d�infanzia.
Ogni singolo professionista operer� con i limiti o le estensioni della sua qualifica professionale.

Articolo 3
L�infermiere esercita la libera professione previa iscrizione all�Albo del Collegio Ipasvi della provincia dove ha la residenza anagrafica.

Articolo 4
L�infermiere esercita la libera professione con coscienza, obiettivit�, competenza nel rispetto dell�etica professionale, libero da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici.
Respinge ogni influenza estranea alla propria attivit�.
Non fa discriminazioni di religione, razza, nazionalit�, ideologia politica e classe sociale.

Articolo 5
La fiducia � alla base dei rapporti professionali dell�infermiere libero professionista; egli agisce con correttezza, lealt�, sincerit� e rispetta l�obbligo della riservatezza.

Articolo 6
L�infermiere libero professionista non rinuncia in nessun caso alla sua libert� ed indipendenza professionale.

Articolo 7
L�infermiere libero professionista si impegna a mantenersi continuamente aggiornato.

Articolo 8
Il comportamento dell�infermiere libero professionista � consono alla dignit� ed al decoro della professione anche al di fuori dell�esercizio professionale.
Egli pertanto si astiene da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione, al Collegio cui appartiene ed agli altri colleghi.

Articolo 9
L�infermiere libero professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per s� o altri.

Articolo 10
L�infermiere libero professionista rispetta le tariffe professionali e le altre norme in materia di compensi.

Articolo 11
L�infermiere iscritto al Collegio Ipasvi effettua prestazioni infermieristiche gratuite esclusivamente in situazioni occasionali e non ripetute affinch� ci� non comporti concorrenza sleale nei confronti di colleghi.
Forme di volontariato gratuito nell�esercizio dell�attivit� infermieristica potranno essere svolte solo previa autorizzazione del Collegio provinciale.

Articolo 12
L�infermiere libero professionista in forma individuale o associata attua la pubblicit� diretta o indiretta al proprio nome ed alla propria attivit� nelle forme consentite dalla legge e dai regolamenti.

Articolo 13
L�infermiere libero professionista non diffonde avvisi pubblicitari e non usa titoli accademici o professionali non attinenti l�oggetto della professione.
I titoli di Infermiere professionale, Assistente sanitario e Vigilatrice d�infanzia devono essere indicati per intero.

Articolo 14
L�infermiere dipendente pubblico o privato pu� esercitare la libera professione nel rispetto del presente regolamento se tale esercizio � permesso dal contratto collettivo di lavoro o espressamente autorizzato dal datore di lavoro.

Articolo 15
L�infermiere libero professionista deve denunciare al Collegio provinciale ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi ai principi della deontologia professionale.