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Titolo II - Rapporti con i clienti
Articolo 16
L�infermiere libero professionista informa tempestivamente il cliente dell�accettazione o del diniego dell�incarico.
L�infermiere libero professionista si adopera, quando � possibile, affinch� l�incarico sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti.

Articolo 17
Nel caso di incarichi di particolare natura o complessit� l�infermiere libero professionista accetta l�incarico solo se ritiene di possedere la specifica capacit� necessaria per l�assolvimento del compito assistenziale o se il cliente consente la collaborazione di colleghi con specifica capacit�.

Articolo 18
L�infermiere libero professionista non deve accettare l�incarico se altri impegni professionali o personali gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo scrupolo richiesti in relazione all�importanza, complessit�, difficolt� e urgenza dell�incarico stesso.

Articolo 19
L�infermiere libero professionista all�accettazione dell�incarico illustra al cliente con chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficolt� connesse al relativo piano di lavoro infermieristico.

Articolo 20
L�infermiere libero professionista antepone gli interessi del cliente a quelli personali.
L�applicazione di tale principio non pu� tuttavia, in alcun caso, incidere sulla dignit� e sul decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso.

Articolo 21
L�infermiere libero professionista garantisce la completa esecuzione dell�incarico di assistenza infermieristica affidatogli.

Articolo 22
L�infermiere libero professionista nel caso di sopravvenute modificazioni alla natura e difficolt� delle prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei casi, di essere affiancato o sostituito da altro professionista.

Articolo 23
L�infermiere libero professionista pu� recedere dall�incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libert� di giudizio ovvero condizionare il suo operato.

Articolo 24
L�infermiere libero professionista ha la discrezionalit� di interrompere l�incarico in caso che la condotta o le richieste del cliente o altri gravi motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e dignit�.

Articolo 25
Nel caso di recesso dall�incarico l�infermiere libero professionista comunque avverte tempestivamente il cliente, soprattutto se l�incarico deve essere proseguito da altro professionista.
In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non arrecare pregiudizio al cliente.

Articolo 26
L�infermiere libero professionista mantiene la riservatezza in relazione alle notizie apprese nell�esercizio della professione che riguardano il cliente o coloro che sono a lui legati da vincoli familiari.

Articolo 27
L�infermiere libero professionista si pone in condizione di risarcire gli eventuali danni causati nell�esercizio della professione anche stipulando, ove necessario, un�adeguata polizza di assicurazione