Articolo
16
L�infermiere libero professionista informa
tempestivamente il cliente dell�accettazione o del
diniego dell�incarico.
L�infermiere libero professionista si adopera, quando �
possibile, affinch� l�incarico sia conferito per
iscritto onde precisarne limiti e contenuti.
Articolo
17
Nel caso di incarichi di particolare natura o complessit�
l�infermiere libero professionista accetta l�incarico
solo se ritiene di possedere la specifica capacit�
necessaria per l�assolvimento del compito assistenziale
o se il cliente consente la collaborazione di colleghi con
specifica capacit�.
Articolo
18
L�infermiere libero professionista non deve accettare
l�incarico se altri impegni professionali o personali
gli impediscono di svolgerlo con la diligenza e lo
scrupolo richiesti in relazione all�importanza,
complessit�, difficolt� e urgenza dell�incarico
stesso.
Articolo
19
L�infermiere libero professionista
all�accettazione dell�incarico illustra al cliente con
chiarezza gli elementi essenziali e le eventuali difficolt�
connesse al relativo piano di lavoro infermieristico.
Articolo
20
L�infermiere libero professionista antepone gli
interessi del cliente a quelli personali.
L�applicazione di tale principio non pu� tuttavia, in
alcun caso, incidere sulla dignit� e sul decoro del
professionista e limitare il diritto al suo compenso.
Articolo
21
L�infermiere libero professionista garantisce la
completa esecuzione dell�incarico di assistenza
infermieristica affidatogli.
Articolo
22
L�infermiere libero professionista nel caso di
sopravvenute modificazioni alla natura e difficolt� delle
prestazioni, informa il cliente e chiede, a seconda dei
casi, di essere affiancato o sostituito da altro
professionista.
Articolo
23
L�infermiere libero professionista pu� recedere
dall�incarico qualora sopravvengano circostanze o
vincoli che possano influenzare la sua libert� di
giudizio ovvero condizionare il suo operato.
Articolo
24
L�infermiere libero professionista ha la
discrezionalit� di interrompere l�incarico in caso che
la condotta o le richieste del cliente o altri gravi
motivi ne impediscano lo svolgimento con correttezza e
dignit�.
Articolo
25
Nel caso di recesso dall�incarico l�infermiere
libero professionista comunque avverte tempestivamente il
cliente, soprattutto se l�incarico deve essere
proseguito da altro professionista.
In ogni caso il recesso deve avvenire in modo da non
arrecare pregiudizio al cliente.
Articolo
26
L�infermiere libero professionista mantiene la
riservatezza in relazione alle notizie apprese
nell�esercizio della professione che riguardano il
cliente o coloro che sono a lui legati da vincoli
familiari.
Articolo
27
L�infermiere libero professionista si pone in
condizione di risarcire gli eventuali danni causati
nell�esercizio della professione anche stipulando, ove
necessario, un�adeguata polizza di assicurazione
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