Articolo
39
L’infermiere libero professionista mantiene nei rapporti con
i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.
In particolare l’infermiere libero professionista non
fruisce della collaborazione di terzi che esercitano
abusivamente la professione e non distoglie con mezzi
scorretti i collaboratori altrui.
Articolo
40
L’infermiere libero professionista vigila affinché i suoi
collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del
segreto e della riservatezza professionale, che anch’essi
sono tenuti ad osservare.
Articolo
41
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
informazione l’infermiere libero professionista rispetta
l’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il
divieto di pubblicità al proprio nome.
Articolo
42
L’infermiere libero professionista, qualora
nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti
ad altri Albi professionali, si attiene al principio del
reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche
competenze.
Articolo
43
è vietato all’infermiere libero professionista
favorire chi esercita abusivamente un’attività
professionale.
Gli è altresì vietata l’intermediazione dietro
corrispettivo per procacciare clienti a sé o ad altri.
Articolo
44
L’infermiere libero professionista non esercita
attività incompatibili con la dignità professionale.
Articolo
45
L’esercizio della libera professione è incompatibile
con l’esercizio di attività imprenditoriali, anche di
piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui.
Tale incompatibilità ricorre espressamente con le figure di
socio illimitatamente responsabile, institore o preposto,
amministratore unico o delegato di società di capitali.
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