Articolo
39
L�infermiere libero professionista mantiene nei rapporti con
i propri collaboratori indipendenza morale ed economica.
In particolare l�infermiere libero professionista non
fruisce della collaborazione di terzi che esercitano
abusivamente la professione e non distoglie con mezzi
scorretti i collaboratori altrui.
Articolo
40
L�infermiere libero professionista vigila affinch� i suoi
collaboratori siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del
segreto e della riservatezza professionale, che anch�essi
sono tenuti ad osservare.
Articolo
41
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
informazione l�infermiere libero professionista rispetta
l�obbligo di riservatezza nei confronti del cliente ed il
divieto di pubblicit� al proprio nome.
Articolo
42
L�infermiere libero professionista, qualora
nell�esercizio della professione abbia rapporti con iscritti
ad altri Albi professionali, si attiene al principio del
reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche
competenze.
Articolo
43
� vietato all�infermiere libero professionista
favorire chi esercita abusivamente un�attivit�
professionale.
Gli � altres� vietata l�intermediazione dietro
corrispettivo per procacciare clienti a s� o ad altri.
Articolo
44
L�infermiere libero professionista non esercita
attivit� incompatibili con la dignit� professionale.
Articolo
45
L�esercizio della libera professione � incompatibile
con l�esercizio di attivit� imprenditoriali, anche di
piccole dimensioni, in nome proprio o in nome altrui.
Tale incompatibilit� ricorre espressamente con le figure di
socio illimitatamente responsabile, institore o preposto,
amministratore unico o delegato di societ� di capitali.
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