Articolo
46
L’infermiere esercita la libera
professione nel pieno rispetto delle norme del Codice civile,
delle norme fiscali e delle norme previdenziali.
La libera professione si sostanzia in un esercizio
continuativo e in quanto tale non può quindi esplicarsi in
forma di:
- attività occasionale;
- collaborazioni
coordinate e continuative.
Articolo
47
L’infermiere notifica al Collegio
provinciale ove è iscritto l’inizio della attività
professionale entro 30 giorni trasmettendo:
- scheda anagrafica
aggiornata;
- copia certificato di
attribuzione partita IVA;
- recapito professionale ed
indicazione dell’eventuale ambulatorio.
Ogni variazione dei
riferimenti professionali, come l’eventuale cessazione
dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio
provinciale entro 30 giorni.
Articolo
48
Eguale comunicazione prevista
dall’articolo 47 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi
della provincia in cui l’infermiere libero professionista
eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.
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