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Titolo V - Esercizio in forma individuale
Articolo 46
L’infermiere esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme del Codice civile, delle norme fiscali e delle norme previdenziali.
La libera professione si sostanzia in un esercizio continuativo e in quanto tale non può quindi esplicarsi in forma di:
  • attività occasionale;
  • collaborazioni coordinate e continuative.

Articolo 47
L’infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l’inizio della attività professionale entro 30 giorni trasmettendo:

  • scheda anagrafica aggiornata;
  • copia certificato di attribuzione partita IVA;
  • recapito professionale ed indicazione dell’eventuale ambulatorio.

Ogni variazione dei riferimenti professionali, come l’eventuale cessazione dell’attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.

Articolo 48
Eguale comunicazione prevista dall’articolo 47 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui l’infermiere libero professionista eserciti in modo non occasionale attività infermieristica.