Articolo
46
L�infermiere esercita la libera
professione nel pieno rispetto delle norme del Codice civile,
delle norme fiscali e delle norme previdenziali.
La libera professione si sostanzia in un esercizio
continuativo e in quanto tale non pu� quindi esplicarsi in
forma di:
- attivit� occasionale;
- collaborazioni
coordinate e continuative.
Articolo
47
L�infermiere notifica al Collegio
provinciale ove � iscritto l�inizio della attivit�
professionale entro 30 giorni trasmettendo:
- scheda anagrafica
aggiornata;
- copia certificato di
attribuzione partita IVA;
- recapito professionale ed
indicazione dell�eventuale ambulatorio.
Ogni variazione dei
riferimenti professionali, come l�eventuale cessazione
dell�attivit�, dovr� essere comunicata al Collegio
provinciale entro 30 giorni.
Articolo
48
Eguale comunicazione prevista
dall�articolo 47 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi
della provincia in cui l�infermiere libero professionista
eserciti in modo non occasionale attivit� infermieristica.
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