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Titolo V - Esercizio in forma individuale
Articolo 46
L�infermiere esercita la libera professione nel pieno rispetto delle norme del Codice civile, delle norme fiscali e delle norme previdenziali.
La libera professione si sostanzia in un esercizio continuativo e in quanto tale non pu� quindi esplicarsi in forma di:
  • attivit� occasionale;
  • collaborazioni coordinate e continuative.

Articolo 47
L�infermiere notifica al Collegio provinciale ove � iscritto l�inizio della attivit� professionale entro 30 giorni trasmettendo:

  • scheda anagrafica aggiornata;
  • copia certificato di attribuzione partita IVA;
  • recapito professionale ed indicazione dell�eventuale ambulatorio.

Ogni variazione dei riferimenti professionali, come l�eventuale cessazione dell�attivit�, dovr� essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.

Articolo 48
Eguale comunicazione prevista dall�articolo 47 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui l�infermiere libero professionista eserciti in modo non occasionale attivit� infermieristica.