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Titolo VI - Costituzione di studi associati
Articolo 49
L�esercizio della libera professione in forma associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformit� a quanto previsto nella legge 1815/39.
La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative dovr� essere utilizzato il termine "studio associato".

Articolo 50
Lo studio associato pu� essere costituito esclusivamente da:

  • liberi professionisti iscritti al Collegio Ipasvi;
  • da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attivit� siano integrabili a quella infermieristica;
  • da liberi professionisti il cui profilo professionale � previsto dai decreti ministeriali relativi ad attivit� sanitarie purch� sia rispettato il criterio della integrabilit�.

Restano esclusi dalla partecipazione agli studi associati quei lavoratori la cui autonomia professionale non � legislativamente riconosciuta.

Articolo 51
Lo studio associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata. Nell�atto costitutivo devono comparire:

  • i nomi degli associati;
  • la denominazione dello studio associato;
  • la sede e la durata;
  • le norme per il recesso o l�esclusione degli associati;
  • i criteri di ripartizione degli utili;
  • le norme regolamentari fra associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.

Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili o alla gestione associativa e comunque lesive del decoro e della dignit� della professione.

Articolo 52
Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

  • copia dell�atto costitutivo e dell�eventuale statuto;
  • copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
  • elenco degli associati con indicazione della qualifica professionale e degli estremi di iscrizione negli Albi professionali ove esistenti.

Ogni eventuale variazione dell�atto costitutivo, dello statuto e dell�elenco dei soci, nonch� l�eventuale cessazione dell�attivit�, dovr� essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.

Articolo 53
Eguale comunicazione prevista dall�articolo 52 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui lo studio associato eserciti in modo non occasionale attivit� infermieristica.

Articolo 54
Qualora il numero degli associati sia superiore a 8 (otto) l�atto costitutivo o lo statuto pu� prevedere l�individuazione di un organo di amministrazione cui delegare parte dei compiti di gestione dello studio associato.
L�atto costitutivo e lo statuto determinano:

  • il numero dei componenti dell�organo di amministrazione;
  • i compiti di gestione e amministrazione delegati all�organo amministrativo e quelli riservati all�assemblea degli associati;
  • la durata in carica e le modalit� di nomina dell�organo amministrativo;
  • le modalit� di convocazione dell�assemblea degli associati;
  • le modalit� di ripartizione degli utili.

Ogni eventuale variazione dell�atto costitutivo, dello statuto e dell�elenco dei soci, nonch� l�eventuale cessazione dell�attivit� dovr� essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Articolo 55
Lo studio associato pu� essere costituito fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale interessato.