Articolo
49
L�esercizio della libera professione in forma
associata viene svolto nel pieno rispetto delle norme
civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformit� a
quanto previsto nella legge 1815/39.
La denominazione dello studio associato deve rispettare quanto
previsto nella citata legge. Sono quindi espressamente vietati
nomi di fantasia e nella indicazione delle forme associative
dovr� essere utilizzato il termine "studio
associato".
Articolo
50
Lo studio associato pu� essere costituito
esclusivamente da:
- liberi professionisti
iscritti al Collegio Ipasvi;
- da iscritti in altri
Albi professionali relativi a professioni sanitarie le
cui rispettive attivit� siano integrabili a quella
infermieristica;
- da liberi professionisti
il cui profilo professionale � previsto dai decreti
ministeriali relativi ad attivit� sanitarie purch� sia
rispettato il criterio della integrabilit�.
Restano esclusi dalla
partecipazione agli studi associati quei lavoratori la cui
autonomia professionale non � legislativamente riconosciuta.
Articolo
51
Lo studio associato deve essere costituito almeno con
scrittura privata registrata. Nell�atto costitutivo devono
comparire:
- i nomi degli associati;
- la denominazione dello
studio associato;
- la sede e la durata;
- le norme per il recesso o
l�esclusione degli associati;
- i criteri di ripartizione
degli utili;
- le norme regolamentari fra
associati, nei confronti dei clienti e nei confronti del
Collegio.
Sono espressamente vietate
clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della
partecipazione agli utili o alla gestione associativa e
comunque lesive del decoro e della dignit� della professione.
Articolo
52
Lo studio associato notifica al Collegio provinciale la
sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
- copia dell�atto
costitutivo e dell�eventuale statuto;
- copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale e della partita IVA;
- elenco degli associati con
indicazione della qualifica professionale e degli estremi
di iscrizione negli Albi professionali ove esistenti.
Ogni eventuale variazione
dell�atto costitutivo, dello statuto e dell�elenco dei
soci, nonch� l�eventuale cessazione dell�attivit�, dovr�
essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni.
Articolo
53
Eguale comunicazione prevista dall�articolo 52 deve
essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui lo
studio associato eserciti in modo non occasionale attivit�
infermieristica.
Articolo
54
Qualora il numero degli associati sia superiore a 8
(otto) l�atto costitutivo o lo statuto pu� prevedere
l�individuazione di un organo di amministrazione cui
delegare parte dei compiti di gestione dello studio associato.
L�atto costitutivo e lo statuto determinano:
- il numero dei componenti
dell�organo di amministrazione;
- i compiti di gestione e
amministrazione delegati all�organo amministrativo e
quelli riservati all�assemblea degli associati;
- la durata in carica e le
modalit� di nomina dell�organo amministrativo;
- le modalit� di
convocazione dell�assemblea degli associati;
- le modalit� di
ripartizione degli utili.
Ogni eventuale variazione
dell�atto costitutivo, dello statuto e dell�elenco dei
soci, nonch� l�eventuale cessazione dell�attivit� dovr�
essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da
copia degli estratti dei verbali assembleari.
Articolo
55
Lo studio associato pu� essere costituito fra iscritti
a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5
(cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 52, 53 e 54
vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi
interessati.
Qualora esista un organo di amministrazione esso deve essere
costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni
Collegio provinciale interessato.
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