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Titolo VII - Cooperative sociali
Articolo 56
L�infermiere pu� esercitare la libera professione in forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente regolamento.
La cooperativa sociale pu� essere costituita esclusivamente:
  • da liberi professionisti iscritti al Collegio Ipasvi;
  • da iscritti in altri Albi professionali relativi a professioni sanitarie integrabili all�attivit� infermieristica;
  • da liberi professionisti il cui profilo professionale � previsto dai decreti ministeriali relativi ad attivit� sanitarie purch� sia rispettato il criterio della integrabilit�.

Il Collegio provinciale potr�, con delibera del Consiglio direttivo, accettare la presenza di soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per l�espletamento di attivit� di natura non sanitaria.
Tale presenza non dovr� in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio dell�attivit� infermieristica.

Articolo 57
La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell�inizio dell�attivit� infermieristica:

  • l�atto costitutivo e lo statuto;
  • copia del certificato di attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
  • l�elenco dei soci infermieri;
  • l�elenco degli altri soci;
  • il nominativo degli infermieri responsabili per l�area infermieristica.

Articolo 58
Eguale comunicazione prevista dall�articolo 57 deve essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui la cooperativa sociale eserciti in modo non occasionale attivit� infermieristica.

Articolo 59
La cooperativa sociale pu� esercitare attivit� infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al Collegio Ipasvi.
Nel Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale dovr� essere presente almeno un iscritto al Collegio Ipasvi che assumer� il compito di responsabile dell�attivit� infermieristica e di referente nel confronto del Collegio provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni regolamentari e legislative previste per gli studi associati richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni forma di pubblicit� diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell�atto costitutivo, dello statuto e dell�elenco dei soci, nonch� l�eventuale cessazione dell�attivit� dovr� essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Articolo 60
La cooperativa sociale pu� essere costituita fra iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di 5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59 vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in pi� di una provincia il Consiglio di amministrazione deve essere costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni Collegio provinciale Ipasvi interessato.