Articolo
56
L�infermiere pu� esercitare la libera professione in
forma associata tramite le cooperative sociali regolarmente
costituite ai sensi della legge 381/91 e del presente
regolamento.
La cooperativa sociale pu� essere costituita esclusivamente:
- da liberi professionisti
iscritti al Collegio Ipasvi;
- da iscritti in altri Albi
professionali relativi a professioni sanitarie integrabili
all�attivit� infermieristica;
- da liberi professionisti
il cui profilo professionale � previsto dai decreti
ministeriali relativi ad attivit� sanitarie purch� sia
rispettato il criterio della integrabilit�.
Il Collegio provinciale potr�,
con delibera del Consiglio direttivo, accettare la presenza di
soci lavoratori diversi dalle figure elencate sopra per
l�espletamento di attivit� di natura non sanitaria.
Tale presenza non dovr� in alcun modo limitare le garanzie di
un corretto esercizio dell�attivit� infermieristica.
Articolo
57
La cooperativa sociale notifica al Collegio provinciale
almeno 10 giorni prima dell�inizio dell�attivit�
infermieristica:
- l�atto costitutivo e lo
statuto;
- copia del certificato di
attribuzione del codice fiscale e partita IVA;
- l�elenco dei soci
infermieri;
- l�elenco degli altri
soci;
- il nominativo degli
infermieri responsabili per l�area infermieristica.
Articolo
58
Eguale comunicazione prevista dall�articolo 57 deve
essere effettuata al Collegio Ipasvi della provincia in cui la
cooperativa sociale eserciti in modo non occasionale attivit�
infermieristica.
Articolo
59
La cooperativa sociale pu� esercitare attivit�
infermieristica esclusivamente attraverso soci iscritti al
Collegio Ipasvi.
Nel Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale
dovr� essere presente almeno un iscritto al Collegio Ipasvi
che assumer� il compito di responsabile dell�attivit�
infermieristica e di referente nel confronto del Collegio
provinciale.
Le cooperative sociali dovranno rispettare in ogni caso le
prescrizioni regolamentari e legislative previste per gli
studi associati richiedendo il nullaosta al Collegio per ogni
forma di pubblicit� diretta o indiretta.
Ogni eventuale variazione dell�atto costitutivo, dello
statuto e dell�elenco dei soci, nonch� l�eventuale
cessazione dell�attivit� dovr� essere comunicata al
Collegio provinciale ed accompagnata da copia degli estratti
dei verbali assembleari.
Articolo
60
La cooperativa sociale pu� essere costituita fra
iscritti a Collegi provinciali limitrofi fino ad un massimo di
5 (cinque) provincie.
In tal caso gli adempimenti di cui agli articoli 57, 58 e 59
vengono effettuati nei confronti di tutti i Collegi
interessati.
Nel caso di cooperativa sociale operante in pi� di una
provincia il Consiglio di amministrazione deve essere
costituito con la presenza di almeno un iscritto per ogni
Collegio provinciale Ipasvi interessato.
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