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Titolo VIII - Norme antitrust
Articolo 61
In ogni caso nessuna forma associata potrà riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione del principio della libera concorrenza.
E' compito di ogni singolo Collegio provinciale determinare i limiti dimensionali in funzione del numero degli infermieri esercenti la libera professione.
A seguito di notifica da parte del Collegio del limite lo studio associato o la cooperativa sociale dovrà cessare ogni nuova adesione che potrà riprendere solo previo adeguamento al limite massimo.

Articolo 62
In ogni caso l’applicazione delle tariffe professionali non dovrà comportare cartelli tariffari o accordi collusivi tali da creare situazioni di lesione della libera concorrenza.

Articolo 63
In nessun caso infermieri esercenti in forma individuale od in forma associata potranno assumere incarichi professionali in misura superiore alla capacità dimensionale esistente all’atto dell’assunzione dell’incarico.