Articolo
61
In ogni caso nessuna forma associata potrà
riunire un numero di liberi professionisti tale da determinare
situazioni di alterazione del principio della libera
concorrenza.
E' compito di ogni singolo Collegio provinciale determinare i
limiti dimensionali in funzione del numero degli infermieri
esercenti la libera professione.
A seguito di notifica da parte del Collegio del limite lo
studio associato o la cooperativa sociale dovrà cessare ogni
nuova adesione che potrà riprendere solo previo adeguamento
al limite massimo.
Articolo
62
In ogni caso l’applicazione delle tariffe professionali non
dovrà comportare cartelli tariffari o accordi collusivi tali
da creare situazioni di lesione della libera concorrenza.
Articolo
63
In nessun caso infermieri esercenti in
forma individuale od in forma associata potranno assumere
incarichi professionali in misura superiore alla capacità
dimensionale esistente all’atto dell’assunzione
dell’incarico.
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